Art. 18.
(Fondo per la produzione).

      1. È istituito un fondo denominato «Fondo per la produzione» che ha lo scopo di concedere finanziamenti a film ispirati a finalità artistiche e culturali, realizzati con una formula produttiva che prevede la partecipazione ai costi di produzione di autori, registi, attori e lavoratori.
      2. Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale e aventi rilevanti finalità culturali ed artistiche, presentati da autori cinematografici

 

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italiani e da realizzare da parte di imprese cooperative italiane o con formule produttive che prevedono la partecipazione ai costi di produzione, in misura non inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi, di registi, soggettisti e sceneggiatori, attori e tecnici qualificati, è altresì concesso un mutuo a tasso agevolato, a valere sul fondo di garanzia di cui all'articolo 19, in misura pari al 90 per cento dell'importo massimo ammissibile, dedotte le partecipazioni. La misura dell'importo massimo è fissata ogni tre anni con apposito regolamento emanato dal CNC.
      3. Ai fini dell'accesso ai finanziamenti di cui ai commi 1 e 2, una apposita commissione seleziona entro il primo semestre di ogni anno non più di venticinque progetti con priorità per le opere prime e seconde e per i progetti presentati da neodiplomati della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. I progetti devono essere realizzati entro l'anno successivo.